Attività motorie e sportive
È consentito fare attività motoria o sportiva?
Sì, l’attività sportiva o motoria all’aperto è consentita. È possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
È possibile andare in palestra/piscina?
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome.
Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
È possibile praticare sport di contatto?
A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto, (es. calcetto, basket, pallavolo, boxe, arti marziali) nelle Regioni e Province autonome che, d’intesa con il Ministero della salute e del Ministro per lo sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità, per quanto compatibili, con le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).
È possibile andare al mare/in piscina e fare il bagno?
Sì. Negli stabilimenti balneari, nelle piscine e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale, garantendo tra le persone non conviventi la distanza di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.
È possibile praticare attività motorie o sportive in spiaggia o al mare?
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. A decorrere dal 25 giugno 2020, nel rispetto delle norme previste (si veda la faq relativa), è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto (es. beach soccer, pallanuoto, beach volley).
Spostamenti
Posso spostarmi fuori regione?
Dal 3 giugno 2020 è nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo. Gli spostamenti interregionali potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus.
Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.
L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?
Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di spostamento sono equiparabili alle “esigenze lavorative” che, secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.
Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento fra Regioni diverse è consentito esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute (vedi FAQ specifica). Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione, fino alla stessa data non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Se abito in una Regione e lavoro in un’altra, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni in Paesi extra UE ?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extra-Ue. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per verificare l’eventuale necessità di sottoporsi, al rientro, ad un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni.
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
Ho un figlio minorenne/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici. L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza o di portare la mascherina non valgono tra i soggetti conviventi. Quanto ai non conviventi la mascherina è obbligatoria in alternativa all’osservanza della distanza di sicurezza, tranne per i minori al di sotto dei sei anni nonché nel caso in cui il suo uso sia incompatibile con le esigenze connesse alla specifica disabilità del soggetto.
È consentito accedere e utilizzare le aree gioco per i bambini?
È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 del Dpcm 11 giugno 2020).
È consentito lo spostamento sul territorio nazionale per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?
Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento, se al di fuori della Regione di residenza, devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione.
Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?
Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 14 del dpcm 11 giugno 2020. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.
Cosa è previsto per il trasporto pubblico di linea?
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 del Dpcm 11 giugno 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15 dello stesso Dpcm.
È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?
No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Per lavoratore transfrontaliero si intende, conformemente alla normativa europea, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la settimana. Quindi, per esempio, una persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni abitualmente nella propria abitazione in Italia almeno una volta la settimana.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.
Lavoro
Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile.
Le linee guida contenute nell’allegato 12 al Dpcm 11 giugno 2020, “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, si applicano soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?
Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
Uffici pubblici
Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione, ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?
Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.
Pubblici esercizi ed attività commerciali
Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?
Le regole sono indicate all’allegato 11 del Dpcm 17 maggio 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione o somministrazione, anche artigianali?
Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti.
È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?
Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
È possibile effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare?
Sì. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?
Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dal Dpcm 11 giugno 2020 e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 dello stesso. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso.
Attività produttive, professionali e servizi
Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?
Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico?
Sì, purché sia sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento sociale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina.
Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
Cantieri
I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
Agricoltura allevamento e pesca
È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19
Università
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?
Tali attività possono ricominciare a essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, alle modalità a distanza
Cerimonie ed attività culturali
Con la ripresa di cerimonie, eventi, competizioni sportive etc. è venuto meno anche il divieto di assembramento?
No. Il divieto di assembramento è sempre valido, così come le norme sul distanziamento interpersonale e quelle igienico-sanitarie sulla prevenzione del contagio. Sebbene la fase di tale preclusione sia terminata, infatti, l’epidemia e il conseguente stato di emergenza sono ancora in atto ed è quindi assolutamente necessario adottare tutti i comportamenti utili a ridurre al minimo le possibilità di trasmissione del virus.
Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle cerimonie religiose?
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, di cui agli allegati da 1 a 7 del Dpcm 11 giugno 2020.
Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Cosa prevede il decreto per gli eventi e le competizioni sportivi?
A decorrere dal 12 giugno 2020, gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli previsti.
Cosa prevede il decreto per gli eventi e gli spettacoli musicali, artistici o culturali in genere?
Dal 15 giugno 2020, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto, si svolgono con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9 del Dpcm 11 giugno 2020. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già indicate; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Su tali basi, devono essere garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, ove ciò sia compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 ha stabilito che sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario: sono quindi sospese anche le assemblee degli Ordini dei medici, dei farmacisti e degli altri professionisti sanitari? No, le assemblee degli Ordini professionali non sono sospese. Esse, al pari delle assemblee condominiali e societarie, possono svolgersi, sia in via telematica – ove ciò sia compatibile con le disposizioni in materia di convocazioni e deliberazioni – sia in presenza, purché si utilizzino spazi adeguati e modalità tali da assicurare, continuativamente, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i partecipanti, evitando ogni forma di assembramento.
Le persone che convivono nella stessa abitazione sono tenute al rispetto del distanziamento interpersonale?
No. Le persone conviventi non devono mantenere fra loro il distanziamento interpersonale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come ad esempio strade, parchi, negozi, mezzi di trasporto pubblici e privati, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto. La condizione di convivenza può essere autocertificata ai sensi del dPR n. 445 del 2000, con assunzione delle connesse responsabilità.