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Fondo di Garanzia mutuo prima casa

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano4 Novembre 2023Aggiornato il:4 Novembre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Fondo di garanzia per i mutui finalizzati all’acquisto o ristrutturazione della prima casa: come funziona e chi può fare richiesta.
Come funziona il Fondo di garanzia per i mutui prima casa
Requisiti dei mutuatari
Caratteristiche dell’immobile
Come fare richiesta di accesso al fondo
Riferimenti normativi

Fondo di garanzia per i mutui finalizzati all’acquisto o ristrutturazione della prima casa: come funziona e chi può fare richiesta.

Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c).Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa favorisce l’accesso ai mutui per l’acquisto – o per l’acquisto e ristrutturazione per efficientamento energetico – della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, avvalendosi delle garanzie statali.

Come funziona il Fondo di garanzia per i mutui prima casa

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie statali pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) o per l’acquisto e la ristrutturazione per accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Caratteristiche del mutuo ammissibile al fondo di garanzia.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo sono di ammontare non superiore a 250.000 euro per immobili prima casa non di lusso, e saranno sottoscritti con un tasso massimo non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 (legge antiusura).
La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Fino al 31 dicembre 2023 per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie in possesso di un ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40 mila euro annui e che richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, è prevista la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% della quota capitale.

Requisiti dei mutuatari

Il fondo si prefigge di consentire accesso  al credito con priorità da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. A seguire i requisiti l’accesso al fondo:

  • Età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
  • Reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro;
  • Non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Inoltre nella graduazione delle domanda è assegnata priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Caratteristiche dell’immobile 

L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale deve essere collocato sul territorio nazionale e

  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati;
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

Inoltre nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi in cui l’immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.

Come fare richiesta di accesso al fondo

Occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, che si occupa della gestione del Fondo (www.consap.it/fondo-prima-casa/) e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sul sito del gestore del Fondo, allegando un documento di riconoscimento.
Nel caso di garanzia dell’80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
La banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda, provvede ad inviarlo a Consap, il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l’esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni dall’arrivo della richiesta. Entro 90 giorni dalla conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, la banca/intermediario finanziario comunica al gestore l’esito dell’operazione di mutuo.

Riferimenti normativi

Il comma 48 lettera c) della Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
Al Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono state inizialmente attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo precedentemente istituito, di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.
La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, continua ad operare fino all’emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa.
Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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