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Fondo di solidarietà per la sospensione del mutuo prima casa – Fondo Gasparrini

Redazionedi Redazione13 Giugno 2022Aggiornato il:13 Giugno 2022
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Indice dei contenuti ⇣
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa cd. Fondo Gasparrini
Sospensione fino a 18 mesi della rata del mutuo
Come fare richiesta
Requisiti per beneficiare della sospensione
Emergenza Covid-19 e fondo Gasparrini

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa cd. Fondo Gasparrini

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008).
La legge n. 244/2007 all’art. 2, commi da 475 a 478, ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Dette disposizioni sono state quindi modificate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. Il Fondo è stato successivamente rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011).

Sospensione fino a 18 mesi della rata del mutuo

Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
In atri termini il fondo di solidarietà sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
La sospensione è concessa per i mutui per l’acquisto della prima casa di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamentoda almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

Come fare richiesta

La normativa di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, già istituito con la legge n. 244/2007 (art. 2, comma 475 e ss) in considerazione della recente rivisitazione condotta dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 3, commi 48 e 49) è stata rivista con il DM 37/2013 che ha modificato Il eegolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 21 giugno 2010 n. 132.
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile sia sul sito del Dipartimento del Ministero dell’economia (http://www.dt.mef.gov.it/it/) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it).
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Requisiti per beneficiare della sospensione

La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (art. 2 comma 479 L. 244/2007):

  • a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
  • c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

La sospensione:

  • Non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • É concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche (DM 132/2010 art. 2 comma 5):

  • a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • c) mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Emergenza Covid-19 e fondo Gasparrini

Per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 il cd. Decreto Cura Italia (DL 18/2020) all’art. 54 ha introdotto la possibilità di fruire del fondo di solidarietà mutui prima casa, cd. “Fondo Gasparrini” per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007.
Secondo quanto stabilito dall’art. 54 del DL 18/2020 è possibile accedere al fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Successivamente è stato emesso il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 25 marzo 2020 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ivi è previsto che, ferme restando le ipotesi di cui all’art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell’art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni:

  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Per tali eventi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008) art. 2 (estratto)
COMMA 475
Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
475. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

COMMA 476
Possibilità di sospensione del pagamento delle rate per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione.
Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

COMMA 476-bis.
La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

COMMA 477
Modalità per la sospensione del pagamento delle rate di cui al comma 476.
La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

COMMA 478
Mutui concessi da intermediari bancari o finanziari.
Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

COMMA 479
Requisiti richiesti per ottenere la sospensione.
L’ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

COMMA 480
Norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.
480. Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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