A norma dell’art 3 del d.lgs. 195/2008 e del Regolamento UE 1672/2018 possono essere portati in aereo al massimo € 10.000.
Le norme che stabiliscono il limite dei contanti che possono essere trasportati in aereo sono l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 195 del 2008 e l’articolo 3 Regolamento UE 1672/2018
che stabilisce l’obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato.
In realtà il limite non vale solo per il trasporto in aereo ma per qualsiasi tipo di spostamento e quindi anche con automobile, treno o nave in quanto detto limite si applica a chiunque entra o esce del territorio nazionale.
Il termine “denaro contante”, diversamente di quanto si potrebbe pensare, non va riferito unicamente ai contanti veri e propri ovvero alle banconote (e monete), ma ad ogni tipo di pagamento possibile.
L’art. 2 del Regolamento UE 1672/2018 include nella nozione di denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, le carte prepagate.
Nell’ambito degli strumenti negoziabili al portatore rientrano: gli assegni turistici (o «traveller’s cheque»); gli assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna. A questi metodi di pagamento vanno aggiunti tutti gli oggetti preziosi che si portano, sia indossati che in valigia, e quindi oro, diamanti e altre pietre preziose.
Viaggiare con valori oltre la soglia di € 10.000
Sì, può superare la soglia di € 10.000? sì la soglia di € 10.000 può essere superata, purché la somma venga dichiarata.
Qualora il denaro contante che si desidera trasportare in aereo superasse la soglia consentita, per evitare sanzioni è necessario dichiararlo attraverso apposita modulistica predisposta dall’Agenzia delle Dogane.
Tale modulo può essere richiesto all’ufficio doganale oppure può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o in fondo a questa pagina.
Una volta compilato, il modulo deve essere consegnato all’ufficio doganale sia all’ingresso che all’uscita dall’Italia, e deve essere consegnato anche a tutte le frontiere sia con Paesi UE che con paesi extra UE.
Nella dichiarazione valutaria vanno inclusi i dati del dichiarante, il soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento se diverso dal dichiarante, le informazioni sul trasferimento di denaro contante (origine, destinatario, utilizzo previsto, itinerario seguito, mezzo di trasporto utilizzato) e così via. Il modulo si trova da compilare (senza registrazione, con accesso libero) sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli.
La dogana di transito si occuperà di compilare la parte di sua competenza del modulo e di controfirmarlo; una copia verrà trattenuta dall’ufficio e un’altra sarà consegnata al viaggiatore. Se invece si è optato per l’invio telematico del modulo, è comunque necessario per il viaggiatore avere con sé una copia, insieme al numero di registrazione che viene attribuito dal sistema telematico.
Se si prevede di attraversare più dogane, bisogna presentare il modulo presso ciascuna di queste e richiedere l’apposita ricevuta. Nel caso in cui il trasferimento di denaro contante sopra la soglia avvenga mediante plico postale o equivalente, il modulo deve essere presentato all’ufficio postale o al fornitore del servizio postale all’atto della spedizione oppure nelle 48 ore successive al ricevimento (senza tenere conto, nel computo, dei giorni festivi).
Ogni dogana, infatti, compila la propria parte e poi crea una copia del modulo, in modo che l’originale rimanga sempre in vostro possesso. Il modulo richiede la provenienza del denaro, il nome della persona alla quale è destinato e l’utilizzo previsto.
Sanzioni per mancata dichiarazione valori sopra soglia
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 195/2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 e se tale valore non è superiore a 10.000 euro.
La sanzione è elevata dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.
Sono previste sanzioni anche per aver fornito informazioni inesatte o incomplete.
Riferimenti normativi
Articolo 3 Regolamento UE 1672/2018
Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell’Unione o esce dall’Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L’obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità;
b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l’indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l’indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
d) la natura e l’importo o il valore del denaro contante;
e) la provenienza economica del denaro contante;
f) l’uso previsto del denaro contante;
g) l’itinerario seguito; e
h) il mezzo di trasporto.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.
Art. 3 D.Lgs. 195/2008
Obbligo di dichiarazione.
1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle dogane entro sette giorni.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare, con proprio decreto, il modello allegato al presente decreto.