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Bollo auto scaduto, quali sanzioni vengono applicate?

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano10 Agosto 2019Aggiornato il:10 Agosto 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Il bollo auto – o meglio la tassa di possesso automobilistica – (in precedenza denominata anche tassa di circolazione) è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza.
Il bollo è qualificato in tutta Italia come tassa di possesso dei veicoli, e non di circolazione. Pertanto, sono tenuti al pagamento tutti i possessori di autoveicoli, a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi.
L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha, infatti, modificato il comma 29 dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, prevedendo la soggettività passiva in capo a coloro che risultano dal pubblico registro automobilistico essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di un veicolo.
La tassa non va più pagata solo in caso di perdita del possesso per furto, demolizione o trasferimento del veicolo all’estero.
La fonte normativa principale della tassa è il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (“Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche“). Numerose sono però le disposizioni succedutesi nel tempo che hanno modificato detta normativa: si vedano, a riguardo, le disposizioni contenute nel d.lg. 24 febbraio 1997, n. 43 (di attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all’applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada); nell’articolo 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le nuove tariffe delle tasse automobilistiche); nel d.m. 27 dicembre 1997 (recante le modalità di pagamento delle nuove tasse automobilistiche); nel d.m. 9 aprile 1999 (Tasse automobilistiche autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate); nel d.m. 18 novembre 1998, n. 462; nell’art. 9, l. 8 maggio 1998, n. 146.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile calcolare l’importo del bollo auto in base alla targa del veicolo.

Indice dei contenuti ⇣
Bollo auto scaduto: sanzioni per il pagamento in ritardo
Cartella esattoriale per il recupero dei bolli scaduti
Bollo auto non pagato e fermo amministrativo del veicolo
Radiazione del veicolo dal PRA

Bollo auto scaduto: sanzioni per il pagamento in ritardo

Se il bollo auto è scaduto e viene pagato successivamente al termine previsto, oltre all’importo della tassa si dovranno essere corrisposte anche le sanzioni e gli interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.

  • Pagamento tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza
    Si tratta del cosiddetto ravvedimento operoso “veloce” (introdotto dal DL 98/2011) che consiste nell’applicazione di una sanzione ridotta, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento oltre gli interessi legali giornalieri.
  • Pagamento tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza
    Nel caso di versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, si applica una sanzione pari al 1,50% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo (a questa pagina è possibile controllare il tasso vigente degli interessi legali).
  • Pagamento tra il trentunesimo e il novantesimo giorno dalla scadenza
    Nel caso di versamento effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre i 90 giorni si applica una sanzione pari al 1,67% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.
  • Pagamento dopo il novantesimo giorno della scadenza ed entro un anno
    Nel caso di versamento effettuato dopo il novantesimo giorno di ritardo ma entro un anno si applica una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.
  • Pagamento oltre un anno dalla scadenza
    Se il versamento è effettuato oltre un anno di ritardo si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi a tasso fisso pari all’1% annuo, per ogni semestre maturato di ritardo (Art. 13 d.lgs. 471/1997).

Cartella esattoriale per il recupero dei bolli scaduti

Se il pagamento del bollo auto non è effettuato nei termini sopra indicati, la Regione provvede ad inviare un avviso di pagamento entro massimo tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Scaduto tale termine il bollo auto cade in prescrizione e nulla è più dovuto.
Se interviene tale richiesta di pagamento da parte della Regione e si continua a non pagare la somma viene iscritta a ruolo e comunicata all’Agente della riscossione (Equitalia o, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione). L’Agente della Riscossione notificherà quindi con raccomandata a.r. una cartella esattoriale.
L’agente della riscossione deve notificare la cartella esattoriale entro due anni al fine di non incorrere in decadenza.
A seguito della notifica della cartella di pagamento è necessario che l’Agente della riscossione provveda ad interrompere il termine prescrizionale notificando un pignoramento o un sollecito di pagamento una volta ogni 3 anni.
Detto termine di prescrizione triennale è il medesimo in tutte le Regioni, non potendo queste regolamentare in modo diverso l’imposta, tantomeno i termini di pagamento, di prescrizione o di decadenza.

Bollo auto non pagato e fermo amministrativo del veicolo

Se dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento il contribuente non paga viene disposto il fermo amministrativo del veicolo che comporta il divieto di circolazione. Prima del fermo è dovuto un preavviso di 30 giorni prima durante i quali l’automobilista può dimostrare all’Agente della riscossione di essere un professionista o un imprenditore e che l’auto gli serve per il lavoro: in tal caso il fermo non può essere apposto. Inviato il preavviso, l’Agente della riscossione può apporre il fermo direttamente, senza ulteriori comunicazioni.
L’auto con il fermo può essere venduta ma il fermo segue il veicolo per cui graverà anche sul nuovo proprietario che non potrà circolarvi.
Si può tornare a circolare se si chiede una dilazione di pagamento della cartella esattoriale. In tal caso, dimostrando il versamento della prima rata all’esattore, questo rilascia una quietanza che va comunicata al Pra il quale dispone la sospensione del fermo. La definitiva cancellazione del blocco auto avverrà solo a rateazione ultimata.

Radiazione del veicolo dal PRA

Dopo tre anni di inadempimento consecutivi la legge prevede, previa notifica e fatto salvo il diritto all’opposizione, la radiazione d’ufficio dell’autoveicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). La disposizione è contenuta nell’art. 96 del Codice della Strada così come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98, ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Art. 96 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell’economia e delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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