Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451
Per le finalità difensive del giudizio di divorzio è possibile richiedere all’INPS i dettagli della posizione contributiva del coniuge
Deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dall’INPS alla richiesta di informazioni volte ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente al coniuge o ex coniuge se finalizzato alla difesa nel giudizio di divorzio in corso o di modifica delle condizioni di divorzio stesso.
Nella specie, nell’ambito di un procedimento di divorzio, il marito aveva fatto richiesta di accesso alla posizione INPS del coniuge al fine di conoscere i dettagli della relativa posizione contributiva, con particolare riferimento all’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della moglie come collaboratrice domestica.
A fronte del diniego dell’Istituto, l’uomo ha proposto ricorso al TAR rimarcando il suo interesse rispetto all’istanza di accesso sia sul piano sostanziale in relazione ai diritti/doveri di genitore dei figli minori della copia, sia sul piano processuale ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nel giudizio di divorzio pendente).
Secondo il Consiglio di Stato sussiste una corrispondenza dell’interesse all’accesso agli atti ad una situazione giuridicamente tutelata, perché, nello specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, l’accesso di un privato agli atti reddituali, patrimoniali e latu sensu finanziari di un altro soggetto privato si rende possibile se strettamente ancorato alla necessità della difesa in giudizio di situazioni riconosciute dall’ordinamento come meritevoli di tutela.
L’appellante, infatti, aveva rivendicato il suo diritto a una piena conoscenza della posizione reddituale della ex moglie da far valere nella causa di divorzio, e sono tutelate dall’ordinamento le questioni afferenti la tutela in materia di famiglia, tale da ricomprendere il momento della sua formazione, quello del suo svolgimento e quello, eventuale, della crisi e del suo scioglimento, in relazione ad esempio all’equità nella gestione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi o i conviventi e rispetto ai figli;
Inoltre, ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti di che trattasi è parsa sufficientemente motivata, in modo puntuale e specifico, nell’istanza di ostensione ed è suffragata da idonea documentazione onde permettere all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione controversa;
Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451