Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, C. 598/22
Legittima l’acquisizione a titolo gratuito da parte dello Stato delle opere inamovibili realizzate dal titolare di una concessione balneare alla scadenza della stessa.
Definendo la causa C-598/22 con la sentenza dello scorso 11 luglio 2024 la Terza Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla legittimità dell’art. 49 del Codice della navigazione rispetto all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione, in particolare valutando se quanto disposto da detta norma possa integrare un’ipotesi di restrizione della libertà di stabilimento.
L’art. 49 del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) prevede che, alla scadenza della concessione, lo Stato possa acquisire, senza alcun compenso o rimborso, le opere inamovibili costruite dal concessionario sulla zona demaniale anche nel caso di rinnovo della stessa concessione.
In particolare detta norma è interpretata nel senso che l’acquisizione dei beni da parte dello Stato si produce automaticamente alla scadenza della concessione, anche in caso di rinnovo di quest’ultima, dal momento che tale rinnovo determina un’interruzione della continuità tra i titoli di occupazione del demanio pubblico. Diversamente, in caso di proroga della concessione prima della sua normale scadenza, le opere realizzate dai concessionari sul demanio pubblico restano di proprietà privata esclusiva del concessionario fino alla scadenza effettiva o alla revoca anticipata della concessione e nessun canone sarebbe dovuto per quanto riguarda tali opere.
Nella fattispecie la Società Italiana Imprese Balneari ha costruito nel corso della concessione una serie di opere, le quali, al momento del rinnovo, sono state acquisite a titolo gratuito da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 49 del Codice della navigazione italiano.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, considerato che il codice della navigazione si applica indifferentemente agli operatori economici italiani e a quelli di altri Stati membri, si è rivolto alla Corte di Giustizia UE per chiedere se la disposizione nazionale che prevede che le opere inamovibili costruite su una spiaggia siano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione, senza alcun indennizzo per il concessionario che le ha costruite, rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Secondo la Corte di Giustizia UE l’art. 49 del Codice della Navigazione si limita a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico. L’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico.
Il principio di inalienabilità implica che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili.
Inoltre gli eventuali effetti restrittivi del citato articolo 49, primo comma, sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza, perché detta disposizione possa essere considerata idonea ad ostacolare tale libertà.
Infatti, poiché detto articolo 49, primo comma, prevede espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, tale disposizione evidenzia la dimensione contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del demanio pubblico. Ne consegue che l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette.
Infine, la questione se si tratti di un rinnovo o della prima attribuzione di una concessione non può avere alcuna incidenza sulla valutazione dell’articolo 49, primo comma, del codice della navigazione. A questo proposito, è sufficiente constatare che il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo. Tale interpretazione è peraltro idonea a garantire che l’attribuzione di una concessione possa avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.
In conclusione l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
Art. 49 Codice della Navigazione
Devoluzione delle opere non amovibili
Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54.
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Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, C. 598/22