Cassazione civile, sez. lavoro, 10 maggio 2006, n. 10728
Con decisione per la quale non risultano precedenti specifici in ordine all’esame, funditus, degli obblighi reciproci tra agente e subagente, la S.C. ha affermato che, ai sensi dell’art. 1746 cod. civ., è imposto all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell’esecuzione dell’incarico; tuttavia, tale norma non impedisce all’agente – come al subagente – vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell’acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un’impresa in concorrenza con l’originario preponente), se non impiega mezzi e modalità di per sé qualificabili come scorretti, ai fini dell’acquisizione del nuovo incarico professionale, o nell’esecuzione del medesimo, sulla base dei principi generali in materia contrattuale e, specificamente, di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori. Né, per la S.C., alla stregua di tali principi, può ritenersi di per sé scorretto il comportamento di un subagente il quale, intenzionato a porre fine al rapporto in corso con l’agente, ne metta al corrente l’imprenditore preponente, offrendo a questi l’occasione di valutarne le conseguenze ed a se stesso la possibilità di comunicare l’ eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempreché non siano posti in essere mezzi di per sé scorretti. Infine, aggiunge la Corte, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell’agente preponente che vieti iniziative di tal genere, compiute con il rispetto del principio generale della correttezza.
Cassazione civile, sez. lavoro, 10 maggio 2006, n. 10728