Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072
Appalti : il giudizio della commissione giudicatrice è sindacabile solo per macroscopici errori di fatto, illogicità ed irragionevolezza manifesta.
Nelle gare di appalto il giudizio espresso dalla commissione sulla completezza degli elaborati progettuali riguardanti l’offerta, che si traduca nell’attribuzione di un punteggio numerico, costituisce attività riservata all’amministrazione in quanto altamente discrezionale e sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di macroscopici errori di fatto ovvero di illogicità ed irragionevolezza manifesta.
Il ricorrente che impugni tale giudizio deve indicare le specifiche circostanze e gli elementi di fatto non opinabili da cui sia possibile desumere che la commissione sia effettivamente incorsa in macroscopici vizi logici e di irragionevolezza, dovendosi escludere, da parte giudice, valutazioni riservate all’amministrazione finalizzate ad una diversa valutazione del progetto presentato.
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Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072