Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408
Per la Cassazione le tabelle di Milano devono trovare applicazione in tutti i tribunali italiani.
La Cassazione “azzera” le tabelle adottate nei vari tribunali italiani ai fini della liquidazione del cosiddetto danno biologico e consacra definitivamente le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che pure già avevano acquisito una vocazione nazionale, quali parametro di riferimento a cui tutti i giudici di merito d’ora in avanti dovranno conformarsi nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Il valore ivi indicato è da ritenersi “equo” ovvero grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne 1’entità.
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
«Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che in difetto di previsioni normative (come l’art. 133 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto».
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Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408