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Famiglia Successioni Giurisprudenza

L’assegno divorzile ha funzione assistenziale

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano21 Ottobre 2019Aggiornato il:21 Ottobre 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

L’assegno divorzile ha funzione assistenziale ed è dovuto solo in mancanza di mezzi economici e non per garantire il tenore di vita matrimoniale alla ex moglie

La Suprema corte ha specificato la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale.
L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge va corrisposto in caso di mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, in caso di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e non è volto a garantire che lo stesso possa godere, anche a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Il parametro dei «tenore di vita» – se applicato anche nella fase dell’all’an debeatur – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici, infatti, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che fascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ.) sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alia dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, in una indebita prospettiva, per cosi dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.

Il giudice dei divorzio, richiesto dell’assegno divorzile da porre a carico di un coniuge ed a beneficio dell’altro (all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970), nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

«A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità dì una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;

B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.) il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[…] condizioni dei coniugi, […] ragioni detta decisione, […] contributo personale ed economico dato da ciascuna alla conduzione familiare ed aita formazione dei patrimonio dì ciascuno o di quello comune, […] reddito di entrambi […]») e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche, in rapporto alla durata dei matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dev’assegno dì divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.)».

I principali “indici” salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie – per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno de divorzio – e, quindi l’«adeguatezza» o no dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli – possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato senso “‘imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Art. 5, comma 6, Legge n. 898 / 1970
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

 

 

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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