Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2023, n. 6515
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento si deve avere conto delle rattenute in busta paga, con una distinzione tra trattenute fiscali e previdenziale e di altra natura
Ai fini del calcolo dell’assegno divorzile (od anche di mantenimento in sede di separazione) e del contributo versato per il mantenimento del figlio, le trattenute in busta paga hanno un diverso rilievo a seconda della loro natura.
La determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione.
Quanto alle altre trattenute eventualmente effettuate dal datore di lavoro il rilievo attribuibile alle stesse può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso.
Rilievo delle trattenute fiscali e previdenziali
Non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito.
Certamente vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perché la loro applicazione dà luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto.
Eventuale rilievo delle altre trattenute
Le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli che non prescindono dalla volontà dell’obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuzione in relazione a prestiti ricevuti, ecc.).
Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell’assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie) (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 10380 del 2012).
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Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2023, n. 6515