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Home»Giurisprudenza
Giurisprudenza Assicurazioni Responsabilità civile

L’assicurazione sulla vita va pagata a favore degli eredi del beneficiario

Redazionedi Redazione30 Aprile 2021Aggiornato il:30 Aprile 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948

L’assicurazione sulla vita va pagata a favore degli eredi del beneficiario morto prima dello stipulante purché non vi sia stata revoca del beneficio

In tema di assicurazione sulla vita, si applica la disposizione di cui all’art. 1412, comma 2, del Codice Civile, secondo cui, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi muore prima dello stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Il beneficiario della polizza acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, diritto che trova la sua fonte del contratto e quindi  fuoriesce dal patrimonio del soggetto stipulante ed entra a far parte del patrimonio del beneficiario sin dalla designazione del terzo. In altri termini, nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario è la stessa norma che indica che questi acquista un diritto iure proprio. Il beneficiario quindi, per effetto della designazione, acquista un diritto soggettivo perfetto al pagamento della “indennità” correlato al pagamento dei premi assicurativi da parte dell’assicurato finché in vita.

Una volta stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, in capo al contraente-disponente è data solo la facoltà, prevista nell’art. 1921 c.c., comma 1, di revocare, anche per via testamentaria, la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne beneficiare.
L’ipotesi di premorienza del beneficiario è espressamente disciplinata nell’art. 1412 c.c., comma 2, che nel contratto a favore di terzo dispone il trasferimento agli eredi del beneficiario in caso di sua premorienza, fatto salvo l’esercizio della facoltà di revoca (in grado pertanto di impedire tale trasmissione) o altra diversa disposizione.
Occorre dunque chiedersi se la regola riferita al contratto a favore di terzo, ma non parimenti richiamata nella disciplina del contratto di assicurazione della vita, possa valere per il contratto de quo.

Secondo la Suprema Corte detta norma va applicata anche alla assicurazione sulla vita la disposizione di cui all’articolo 1412, comma 2, c.c. che prevede con riferimento al contratto a favore del terzo, che la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo anche se questo è morto prima dello stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato ho lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Di conseguenza nel caso di morte del terzo prima del disponente, non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto poiché condizionato alla morte del disponente: nel detto contratto, infatti, la morte del disponente non è evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione , ma solo il fatto che determina la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.
L’assicurazione sulla vita va quindi pagata a favore degli eredi del beneficiario, anche se è morto prima dello stipulante, purché non vi sia stata revoca espressa del beneficio

Art. 1412 Codice Civile
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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