Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 797
Una cittadina moldava sfrattata per morosità presenta una domanda di emergenza abitativa per farsi assegnare un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La domanda viene denegata, su parere conforme della CEA (Commissione comunale per l’emergenza abitativa); al che, l’interessata propone un’istanza di riesame, a sua volta, parimenti respinta dal Comune, conformemente ad un nuovo parere contrario della CEA. Il secondo provvedimento reiettivo viene impugnato avanti al TAR del Piemonte che accoglie il gravame. Il Comune impugna la sentenza di primo grado avanti al Consiglio di Stato eccependo, fra l’altro, che il ricorso non avrebbe potuto sottrarsi ad una declaratoria di inammissibilità, in quanto proposto avverso un atto, la deliberazione sull’istanza di riesame, meramente confermativo del precedente atto di identico tenore e contenuto.
Tuttavia il Collegio, pur accogliendo l’appello in ragione di merito, disattende l’eccezione di inammissibilità, negando portata confermativa al provvedimento a suo tempo impugnato dalla ricorrente.
Nell’impianto motivazionale, in parte qua, si teorizza che il provvedimento amministrativo ha portata confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate. Di converso, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere.
Nel caso di specie, si ravvisa nel provvedimento assunto dall’Amministrazione sull’istanza di riesame un quid novi idoneo ad escludere la portata meramente confermativa di esso, poiché il verbale di riunione formulato dalla CEA ai fini del secondo parere mostra, sinteticamente, come le argomentazioni esposte dall’istante, in sede di riesame, siano state opportunamente vagliate ancorché non ritenute sufficienti ad ingenerare, sulla base della documentazione in possesso della Commissione, un diverso convincimento rispetto a quello formatosi nella pregressa occasione.
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Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 797