TAR Piemonte, sez. II, 17 marzo 2008, n. 430
Nella sentenza in questione, si afferma il principio per il quale alle imprese individuali ed agli enti collettivi non può venire preclusa la partecipazione ad una gara di appalto in ragione di limitazioni statutarie interne inerenti la loro attività, se tale preclusione non sia prevista dalla lex specialis.
Pertanto, partecipa legittimamente ad una gara per l’aggiudicazione di un pubblico servizio un consorzio che si qualifichi, per espressa disposizione del proprio statuto, come consorzio stabile con attività limitata al settore dei lavori pubblici, dato che le previste limitazioni statutarie non incidono sulla forma giuridica di detto ente, senz’altro idonea ai fini della partecipazione.
Nella specie, il ricorso viene comunque accolto, dandosi atto che il consorzio controinteressato ha inteso avvalersi dei requisiti di capacità finanziaria di un’impresa con la quale non ha dimostrato di avere un legame consortile pur dichiarato, né alcun altro rapporto giuridico satisfattivo del cd. avvalimento di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
Nella motivazione della sentenza in rassegna, si ricorda in particolare che, secondo l’avviso espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 2 dicembre 1999 in causa C – 176/1998), in tema di appalti di servizi, la direttiva n. 50/1992, circa la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria, di partecipazione ad una gara, consente al partecipante di fare riferimento alla capacità di terzi, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che essi hanno con il partecipante medesimo, a condizione che egli sia in grado di provare di disporre effettivamente di quei mezzi altrui. Siffatto principio, affermato dalla giurisprudenza comunitaria con riguardo agli appalti di servizi, risulta adesso generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004.
TAR Piemonte, sez. II, 17 marzo 2008, n. 430