TAR Emilia Romagna, sez. II, 10 novembre 2008, n. 4474
Benché gli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 non prescrivano espressamente l’assegnazione di un termine minimo per la presentazione di osservazioni, né stabiliscano un termine dilatorio per l’adozione dell’atto conclusivo, affinché la comunicazione di avvio del procedimento non si risolva in un mero adempimento formale privo di qualunque utilità, deve essere assicurato agli interessati un ragionevole lasso di tempo per consentire loro un’effettiva e concreta partecipazione
La fattispecie in sentenza riguardava un’ordinanza adottata dall’Amministrazione comunale a soli tre giorni dalla comunicazione di avvio, termine quest’ultimo ritenuto incongruo dal Tribunale Amministrativo.
TAR Emilia Romagna, sez. II, 10 novembre 2008, n. 4474