TAR Lazio, sez. I, 14 aprile 2016, n. 4426
Il TAR Lazio ha annullato le previsioni contenute nell’art. 3, comma 1, dalla lettera a) alla lettera t) e le previsioni di cui all’6, comma 4, del regolamento del CNF per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.
Annullato innanzitutto l’art. 3 contenente l’elencazione delle 18 materie su cui può vertere la specializzazione.
Secondo il TAR l’individuazione non rispetta alcun criterio logico:
non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari.
Considerata la delicatezza della disciplina posta e la necessaria funzionalizzazione della normazione secondaria alla perseguita finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori …
anche le valutazioni e le scelte rimesse all’attività regolamentare non possono sottrarsi al rispetto dei principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.
Annullato l’art. 6 del regolamento in forza della quale l’avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza professionale deve sostenere un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione dinanzi al Consiglio nazionale forense.
La norma è stata ritenuta irragionevolmente generica non chiarendo alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso.
L’assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell’art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.
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TAR Lazio, sez. I, 14 aprile 2016, n. 4426