Cassazione civile, sez. lavoro, 5 marzo 2008, n. 5947
La prima parte dell’ultimo comma dell’art. 112 del DPR 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) contempla un termine decadenziale (insuscettibile di interruzione) di tre anni per l’esperimento dell’azione civile di regresso (ex art. 11 del mededimo DPR) da parte dell’Ente assicuratore contro le persone civilmente responsabili per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie, per le ipotesi in cui il giudizio volto all’accertamento di eventuali responsabilità penali in relazione all’infortunio occorso si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per la morte dell’imputato o per amnistia, per cui il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
In tali ipotesi, caratterizzate dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, il ridetto termine triennale di decadenza decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere (Cass. S.U. n. 3288/1997; Cass. n. 11722/2000) o, il che è lo stesso, da quando essa è divenuta irrevocabile (Cass. 12 ottobre 1998 n. 10097) e non dalla mera emanazione della sentenza.
La seconda parte dell’art. 112 del DPR 1124/65 prevede comunque che l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive, in ogni caso, e pertanto anche nelle ipotesi di accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato), nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie, caratterizzato dalla pronuncia in grado d’appello della sentenza penale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la S.C. ha pertanto ritenuto essere stata illegittimamente computata, ai fini del calcolo del termine decadenziale nei riguardi dell’azione di regresso dell’INAIL, non la data di formazione del giudicato, ma quella della emanazione della decisione in sede penale.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 5 marzo 2008, n. 5947