Cassazione civile, sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28703
Badante convivente con l’assistito: la prestazione lavorativa nei giorni festivi si presume gratuita
L'attività assistenziale della badante che coabita con la persona assistita ed a beneficio di quest’ultima svolta nelle giornate non lavorative (festive) si presume, salvo prova contraria, connotata da gratuità. Tale presunzione è connessa al regime di coabitazione, con conseguente esclusione del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario.
Nella fattispecie è stato confermato quanto stabilito nel giudizio di merito in cui è stato escluso che la badante prestasse lavoro straordinario nei giorni non lavorativi essendo la stessa in regime di coabitazione con l’assistito ed essendo rimasta, anche dopo la sua morte, a vivere nella casa in virtù di un comodato d’uso gratuito concessole dai familiari.
In particolare è stata accertata la volontarietà della scelta della collaboratrice di trascorrere il proprio tempo libero in compagnia della persona assistita e del figlio di questa nei giorni festivi, senza che da ciò potesse desumersi l’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative, anche perché in quei giorni era sempre il figlio dell’assistita non convivente ad occuparsi della madre.
Al di fuori di tali ipotesi particolare in cui la badante ha scelto liberamente di rimanere in casa, il lavoro nei giorni festivi va retribuito. Ma quali sono i giorni festivi per le badanti? In Italia la domenica è considerato sempre un giorno festivo, ma ci sono anche altri giorni da considerarsi festivi e in cui l’attività viene sospesa con normale retribuzione. I giorni festivi sono: il 1° dell’anno, Capodanno; il 6 gennaio Epifania; la Pasqua (prima domenica dopo il primo plenilunio dopo il 12 marzo); il Lunedì di Pasqua; il 25 aprile, Festa della Liberazione; il 1° maggio, festa dei lavoratori; il 2 giugno, festa della Repubblica; il 15 agosto, Ferragosto; il 1° novembre Ognissanti; l’8 dicembre Immacolata concezione; il 25 dicembre Natale, il 26 dicembre Santo Stefano; la festa del patrono nella località in cui è posizionato il lavoro.
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Cassazione civile, sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28703