Consiglio di Stato, sez.III, 25 novembre 2011, n. 6257
L’articolo 8 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 prevede che lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sia effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” ed il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti”.
In entrambi i casi il primo imballaggio deve essere contenuto in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
In tale quadro di riferimento, non è affatto illogica o ingiustificata la scelta della stazione appaltante di preferire la sola opzione degli imballaggi esterni monouso, se ritenuti più adeguati alle caratteristiche del servizio, senza consentire l’altra “eventuale” opzione dell’imballaggio riutilizzabile.
Consiglio di Stato, sez.III, 25 novembre 2011, n. 6257