Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634
Per la capitalizzazione degli interessi occorre convenzione scritta non è sufficiente l’invio di estratti conto recanti indicazione di adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000
«L’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla delibera CICR (del 9 febbraio 2020), pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.
A tal fine occorre un’apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l’applicabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl’interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l’impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall’art. 7, comma 2, di quest’ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall’obbligo, imposto dal comma 1, di provvedere all’adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall’art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l’inefficacia della clausola anatocistica».
Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634