Cassazione civile, sez. VI, 1 giugno 2021, n. 15229
La cessione del credito incide sulla competenza speciale stabilita per le controversie aventi ad oggetto il credito ceduto?
La cessione del credito ed incidenza sul foro competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto il credito ceduto:
Cessione del credito e forum contractus
La cessione del credito relativa ad esempio a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore ma non incide sul criterio del forum contractus e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto.
Il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l’eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Ad esempio la competenza a conoscere della lite, tra il cessionario di un credito di lavoro e il debitore ceduto, va individuata comunque in base alle regole dettate dall’art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1118).
Cessione del credito e forum destinatae solutionis
La cessione del credito può, invece, incidere sul criterio del forum destinatae solutionis per cui a seguito della cessione può determinarsi la competenza del giudice di un luogo diverso da quello in cui è sorta l’obbligazione ed il cui adempimento è chiesto in giudizio dal cessionario.
La cessione del credito incide solo sul profilo del forum destinatae solutionis, nel senso che la cessione è idonea a radicare la competenza anche nel luogo in cui ha sede il cessionario, nel caso in cui la cessione sia intervenuta prima della scadenza del credito che ne ha costituito oggetto e sia stata notificata al debitore ceduto (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591).
Il principio è riferito all’applicazione dell’art. 1182 c.p.c. per cui, nell’ipotesi in cui il creditore ceda, come nel caso di specie, il proprio credito pecuniario, la cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione (in favore della sede o del domicilio del cessionario), ove ricorrano due condizioni: la comunicazione al debitore e l’anteriorità della cessione rispetto alla scadenza del credito.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. VI, 1 giugno 2021, n. 15229