Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2008, n. 26518
Colui che mette in commercio integratori alimentari contaminati con sostanze dopanti risponde del reato di cui all’art. 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive) in concorso con il reato p.e p. dall’art. 9, settimo comma della Legge n. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping),in quanto si tratta di fattispecie poste a tutela di beni giuridici diversi.
La norma di cui all’art. 444 c.p. mira a tutelare in modo specifico la salute pubblica e si riferisce alle sole sostanze destinate all’alimentazione umana in concreto pericolose per la salute pubblica. Sono quindi escluse le sostanze medicinali mentre si devono ritenere compresi nella previsione normativa i cosiddetti integratori alimentari.
Da ciò consegue che, se si pongono in commercio sostanze alimentari nocive per la salute contenenti anche sostanze dopanti, si offendono due beni giuridici diversi: la salute pubblica e la correttezza della prestazione sportiva, di conseguenza i due reati concorrono tra di loro.
Nella fattispecie la sostanza dopante (efedrina), ritenuta pericolosa per la salute , era contenuta in un prodotto posto in commercio come integratore alimentare.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2008, n. 26518