Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, precisa come l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia, nell’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, non necessiti di specifica motivazione sul pubblico interesse, specie se sia disposto in considerazione della natura permanente del contrasto con lo strumento urbanistico e soprattutto se intervenuto dopo un breve lasso di tempo dal rilascio dei titoli senza che l’edificazione sia stata ultimata (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 211/97; n. 1567/95 e n. 187/95)
Non sono mancate tuttavia pronuce in senso contrario ed in base alle quali è stato sostenuto che, ai fini dell’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia non sia sufficiente il puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di interesse pubblico attuale e concreto che giustifichi il ricorso all’autotutela e della comparazione tra tale interesse e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato.
(Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, n. 6465/2006; sez. V n. 6554/2004)
Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601