Cassazione penale, sez. I, 3 dicembre 2019, n. 9520
Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 c.p. può concorrere con quello di strage di cui all’art. 422 c.p., non sussistendo tra i due delitti alcun rapporto di specialità.
La verifica comparativa tra strage e devastazione rivela:
- un diverso bene giuridico protetto, l’incolumità pubblica rispetto all’ordine pubblico, entrambi beni di rilevanza collettiva, ma distinti ed autonomi, riguardando l’uno la sicurezza e l’integrità in senso fisico della comunità, l’altro l’ordinato e pacifico svolgimento della vita individuale e sociale;
- diversità di modalità fattuali di aggressione del bene tutelato, poiché il reato di devastazione pretende condotte di violenza che aggrediscono beni patrimoniali, quello di strage il compimento di atti di violenza contro la persona; sul piano della struttura formale, il dolo specifico di uccidere caratterizza unicamente la strage rispetto al dolo generico richiesto per la devastazione.
Deve concludersi per la diversità delle due ipotesi di reato, che possono realizzare il ravvisato concorso formale, come del resto riconosciuto anche dalla migliore dottrina.
In conclusione sul punto deve formularsi il seguente principio di diritto: “Il delitto di devastazione non costituisce fattispecie penale necessariamente plurisoggettiva, potendo essere commesso anche da un solo soggetto agente; esso può concorrere con altri reati ed in specie con quello di strage, non sussistendo tra di essi rapporto di specialità”.
Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage.
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.
Art. 419 c.p. Devastazione e saccheggio.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Art. 422 c.p. Strage.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
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Cassazione penale, sez. I, 3 dicembre 2019, n. 9520