Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674
Confermata la condanna per il rato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona), che prevede una pena fino ad un anno di reclusione, nei confronti di un sogetto il quale, dopo aver creato un indirizzo di posta elettronica con il nome di una sua amica, si è finto essere lei intrattenendo rapporti con gli utenti della rete.
Specifica il collegio di legittimità «Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p.,è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa».
Art. 404 cod. pen. – Sostituzione di persona.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno
Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674