Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 857
I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti soggiacciono tutti al termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi della disciplina sulla prescrizione che risiede nell’art. 2948 del codice civile quanto ai dipendenti non statali e, per i dipendenti statali, nell’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428 (che ha modificato il primo comma dell’art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295), norme che non prevedono distinzioni nell’ambito dei crediti di natura retributiva.
Dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1985 n. 428, tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti si prescrivono nel termine di cinque anni, senza possibilità di distinzione tra crediti non contestati e crediti contestati dall’amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 857