Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343
No alle delibazione della sentenza rotale di annullamento del matrimonio intervenuta dopo una lunga convivenza.
La Suprema Corte nella sentenza in commento riprende alcuni passaggi dalle motivazioni adottate dalle sezioni unite civili nella sentenza n. 19809/2008 in cui si afferma che «L’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile».
Attesa la distinzione tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti – incluso quello canonico – con l’ordine pubblico interno, non appare condivisibile qualificare come cause relative di incompatibilità quelle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi.
Nell’epigrafata sentenza è precisato come, «riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è da considerarsi espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è conseguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge».
Nella fattispecie l’annullamento del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico era avvenuto dopo ben venti anni di convivenza matrimoniale a fronte della riserva mentale della moglie che, con decisione maturata già prima delle nozze, non aveva inteso avere figli.
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Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343