TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 4 luglio 2008, n. 664
È legittima l’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, emessa ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), con la quale sia intimato al proprietario del fondo di procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante alla rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti ivi depositati, costituiti da materiali derivanti dalla demolizione di un fabbricato esistente sul fondo confinante.
In proposito il TAR pescarese ha ritenuto sussistente in capo all’intimato “quanto meno una culpa in vigilando tenuto conto del fatto che un’opera di demolizione di una ditta edile sul confine della sua proprietà non è attività che poteva passare inosservata”.
Va inoltre ricordato come l’art. 192 sopra richiamato, al terzo comma, preveda la responsabilità solidale in ordine alla rimozione e relativo recupero o smaltimento dei rifiuti tra colui che materialmente abbia proceduto all’abbandono o al deposito incontrollato degli stessi ed il proprietario (nonché il titolare di diritti reali o personali di godimento) dell’area su cui i rifiuti insistono.
TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 4 luglio 2008, n. 664