Cassazione penale, sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 7988
Depenalizzazione norme anti covid: va annullata la condanna per violazione delle norme di cui al DL 6/2020
A seguito della depenalizzazione delle violazioni delle norme anti Covid la condanna per mancato rispetto delle misure di contenimento va annullata.
La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, - che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - é stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.
Articolo 4, 1° comma DL 19/2020
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
Cassazione penale, sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 7988