TAR Campania, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1692
Il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. È quanto ha stabilito il T.A.R. Campania, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1692. In sostanza per essere ritenuto responsabile, ex art. 192, D.Lgs. n. 152 del 2006, della situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa e questa regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione alla responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è avverato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
Il T.A.R. napoletano si pronuncia sulla responsabilità del proprietario del fondo per la presenza di rifiuti e, in particolare, sulla legittimità di un ordine di rimozione di rifiuti depositati arbitrariamente in un terreno di proprietà del ricorrente.
Va rimarcato che in vigenza del regime dettato dall’art. 14, D.Lgs. n. 22 del 1997, secondo giurisprudenza, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza del 6 ottobre 2008, n. 13004).
Ai sensi dell’attuale art. 192, D.Lgs. n. 152 del 2006, per essere ritenuto responsabile della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa e questa regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione alla responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è avverato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
La sentenza in esame, tuttavia, pur tenendo fede a tale principio, richiama e si allinea alla più recente giurisprudenza che, nell’intento di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di sversamento di rifiuti, ha ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei confronti del proprietario dell’area interessata e correlativamente ha aumentato le ipotesi di negligenza tali da integrare la culpa in omittendo del proprietario.
La mancata diligenza consiste, infatti, nella trascuratezza, nell’incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell’assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero quando il proprietario affronti il problema con misure palesamenti inadeguate (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 10 giugno 2014, n. 2977).
TAR Campania, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1692