Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2020, n. 6086
Detrazioni fiscali singoli condomini: l’amministratore deve garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati alla ditta appaltatrice
Ai fini della possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti in condominio nei casi previsti dalla legge (nella fattispecie ex d.m. n. 41/1998), l’amministratore deve rispettare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati all’appaltatore.
Nella fattispecie la norma di cui all’art. 1, lett. a) del citato D.M. 41/1998, prescrive per il condomino, che intenda avvalersi della deduzione fiscale in relazione ai contributi dallo stesso versati all’Ente comune per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio comune, il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della Delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di detti lavori e del piano millesimale per individuare l’ammontare del suo contributo al Condominio.
Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2020, n. 6086