Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048
Secondo il disposto dell’art. 59 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell’art. 171, ultimo comma, c.p.c., “quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura della udienza”.
Si tratta tuttavia di una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell’art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause.
La ratio della norma speciale è correlata al disposto dell’art. 171 c.p.c., che, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l’onere dell’altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza.
In ogni caso, poiché l’art. 59 disp. att. c.p.c. è dettato specificamente per il procedimento avanti il giudice di pace, non esprime un principio di carattere generale e non è valevole nei giudizi d’appello davanti al tribunale relativamente alle sentenze emesse dal giudice onorario.
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Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048