Cassazione civile, sez. V tributaria, 26 marzo 2009, n. 7268
La dichiarazione Iva non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti di legge, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non può essere sanata ai sensi dell’art. 3 L. n. 882/1980, né ai sensi dell’art. 21 L. n. 154/1989, atteso che tali norme, concernenti la sanatoria delle irregolarità formali in ordine alle sole dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, recano una disciplina insuscettibile di essere estesa alle dichiarazioni Iva.
Nel caso oggetto della sentenza epigrafata, il contribuente aveva spiegato opposizione avverso un avviso di accertamento, con il rilievo che la sottostante dichiarazione Iva istruita dall’Ufficio era carente di sottoscrizione, dunque, radicalmente inesistente e risultava peraltro sostituita da un’altra omologa dichiarazione, regolare, da lui inoltrata nei prescritti termini.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. V tributaria, 26 marzo 2009, n. 7268