Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2017, n. 23697
Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
Con riferimento alla dirigenza pubblica ed al pagamento delle ferie non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che una siffatta opzione – pur prevista dal CCNL – debba essere interpretata in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., e pertanto si debba applicare solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale privi di tale potere. (Cfr. sez. unite n. n. 9146/2009)
Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2017, n. 23697