Consiglio Nazionale Forense, 27 marzo 2024, n. 105
Durata del divieto di assumere incarichi contro ex clienti a norma dell’art. 68 del Codice deontologico forense
A norma dell’art. 68 del Codice Deontologico Forense l’avvocato non può assumere un incarico professionale contro una parte precedentemente assistita se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1) ma, anche dopo il decorso di detto termine, deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito (comma 3).
Il divieto di assumere incarichi contro un precedente cliente non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2) come anche nel caso in cui l’avvocato dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4) o ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).
Lo scopo perseguito dall’art. 68, che costituisce applicazione del principio di cui all’art. 24 Codice Deontologico Forense, è quello di prevenire un conflitto di interessi anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale.
L’art. 68 rappresenta l’applicazione in sede nazionale dei principi affermati in sede europea nella “Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo” che, adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, contiene un elenco di dieci principi fondamentali comuni a tutti gli avvocati europei.
Tra essi, il rispetto della prevenzione dei conflitti d’interesse tra clienti o tra il cliente e l’avvocato, come indicato nel principio c): “Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l’avvocato deve evitare i conflitti d’interesse. Pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l’avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l’avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d’interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell’incarico, l’avvocato dovrà abbandonarlo”.
Art. 68 Codice Deontologico Forense
Assunzione di incarichi contro una parte già assistita.
1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio Nazionale Forense, 27 marzo 2024, n. 105