Corte Costituzionale, 23 maggio 2025, n. 70
Costituzionalmente illegittimo il divieto di cancellazione dall’albo degli avvocati in pendenza di un procedimento disciplinare
La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo l’art. 57 della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che proibisce la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare.
Il divieto in esame mira a scongiurare il rischio che il professionista, rinunciando all’iscrizione, possa vanificare l’iniziativa assunta dagli organi disciplinari dell’Ordine forense.
Un meccanismo siffatto comporta, però, che, per l’intero corso del procedimento disciplinare, l’avvocato che intenda rinunciare all’iscrizione all’albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale - come la libertà di revocare l’adesione alla compagine professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa - che si esplicano attraverso la fuoriuscita dall’Ordine o che, comunque, la presuppongono.
La disposizione censurata, restringendo, sia pure temporaneamente, la libertà dell’iscritto di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell’organizzazione professionale, contrasta, anzitutto, con l’art. 2 della Costituzione.
Secondo la Consulta si tratta di un divieto eccessivo che limita la libertà del professionista di autodeterminarsi in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell’avvocato che richieda di cancellarsi dall’albo avendo intenzione di cessare l’esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica.
Stante il divieto di cancellazione dall'Albo professionale durante tutta la durata del procedimento disciplinare, a libertà, anche negativa, di lavoro risulta esposta a un sacrificio la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale davanti al CNF e alle sezioni unite della Corte di cassazione.
È stata pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2,3 e 4 della Costituzione, dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) e, in via consequenziale, dell’art. 17, comma 16, l. n. 247 del 2012, che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
Il divieto, volto a scongiurare che, con la rinuncia all’iscrizione, possa essere vanificata l’iniziativa disciplinare comporta per l’avvocato l’impossibilità, per tutta la durata del procedimento, di esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale di cui si può godere attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale.
Art. 57 Legge 247/2012
Divieto di cancellazione
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
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Corte Costituzionale, 23 maggio 2025, n. 70