Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2010, n. 23273
La clausola con cui le parti abbiano convenzionalmente determinato la misura degli interessi moratori per il caso dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto volta a predeterminare l’importo dei danni conseguenti all’inadempimento dell’obbligazione stessa.
Ne deriva che, atteso il potere di riduzione ad equità delle clausole penali attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, parimenti possa essere ridotta d’ufficio la misura di tali interessi.
Posto quanto sopra, si può ulteriormente dedurre che è validamente proposta la domanda di riduzione della misura di detti interessi avanzata dalla parte, per la prima volta, in grado d’appello, sempre che siano state dedotte e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare il suddetto giudizio.
Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2010, n. 23273