Cassazione civile, sez. II, 4 luglio 2023, n. 18814
Plurime donazioni al figlio convivente: ai fini della collazione occorre accertare lo spirito di liberalità o se costituiscano concorso a spese o donazioni remunerative
Affinché le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in vita in favore di persona convivente vadano soggette a collazione (ed eventualmente alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari) occorre che le stesse siano state poste in essere per spirito di liberalità cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
Nella fattispecie, in cui si discuteva se le somme corrisposte da una madre novantenne alla figlia ventenne per vari anni attingendo dalla sua pensione potessero costituire “complesso di donazioni”, è stato ritenuto che i giudici del merito avrebbero dovuto accertare l’esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente o piuttosto se le stesse non costituissero delle donazioni remunerative o adempimento di obbligazione naturale in relazione alle spese relative alla convivenza.
È stato quindi enunciato il seguente principio di diritto:
«Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità». (nel medesimo senso Cass. n. 4682/2018; Cass. n. 26983/2008; Cass. n. 468/2010; Cass. n. 809 del 2014)
Cassazione civile, sez. II, 4 luglio 2023, n. 18814