Consiglio di Stato, sez. II, 7 dicembre 2021, n. 8175
È esclusa l’equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i militari combattenti impegnati in campagne di guerra
Va esclusa, sia sotto il profilo retributivo che sotto il profilo previdenziale, l’equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i militari combattenti impegnati in campagne di guerra.
La proliferazione delle cosiddette “missioni di pace” sotto l’egida delle Nazioni Unite, in una con l’evoluzione dell’ordinamento militare, ha imposto l’adozione di una legislazione specifica, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni e contenente dettagliate disposizioni in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.
L’esclusione dei benefici combattentistici, sia sotto il profilo dell’anzianità di servizio sia sotto il profilo del trattamento economico a fini pensionistici, per i servizi prestati per conto dell’ONU in determinate zone di intervento dal personale militare non dirigenziale è ormai sancita dall’univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In particolare, è stato chiarito che:
Sul piano previdenziale, si deve escludere che “l’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti - si riferisca alla legge n. 390 del 1950 e, quindi, determini l’applicabilità, ai militari operanti in zone d’intervento per conto dell’ONU, della “supervalutazione” (ai fini dell’anzianità di servizio) prevista dalla detta legge. La legge n. 390 del 1950, emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive” (Cons. Stato sez. IV 29/03/2018 n. 1987);
Con riferimento ai benefici stipendiali, “i benefici economici di cui si discute potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata - per il personale che, come gli appellati, non riveste qualifica dirigenziale - su un sistema di progressione economica per classi e scatti; classi e scatti superati e divenuti inapplicabili, a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468” (Cons. Stato sez. II 05/08/2019 n. 5529). Tale circostanza preclude, pertanto, l’applicabilità dei benefici stipendiali in ragione dell’intervenuta modifica della disciplina stipendiale del personale militare non dirigenziale, modifica che ha determinato l’inoperatività del rinvio contenuto nel più volte citato articolo unico della legge n. 1746 del 1962 per sopravvenuta incompatibilità con la disciplina oggetto di rinvio.
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Consiglio di Stato, sez. II, 7 dicembre 2021, n. 8175