Cassazione civile, sez. unite, 12 aprile 2021, n. 9549
L’esonero dalla formazione continua previsto dalla L. 247/2012 per gli avvocati ultrasessantenni o con 25 anni di iscrizione all’albo si applica retroattivamente
L’art. 11 comma 2 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede tra le cause di esonero dalla formazione professionale continua dell’avvocato il raggiungimento di venticinque anni di iscrizione all’albo o il compimento del sessantesimo anno di età.
Incidendo tale norma in maniera innovativa e più favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui alla Legge n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, nella parte in cui prevede che “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.
Nella fattispecie la violazione dell’obbligo formativo era avvenuta rispetto all’art. 13 del Codice deontologico forense previgente, poi integrato dal regolamento sulla formazione permanente approvato dal CNF il 13 luglio 2007. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente territorialmente aveva disposto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, addebitandogli la violazione del Regolamento di formazione continua per non aver assolto l'obbligo formativo nel triennio 2008-2010, atteso che il legale aveva raggiunto il numero di 29 crediti i 50 crediti prescritti. Il COA, quindi, riconosceva la fondatezza dell'addebito e irrogava all'incolpato la sanzione della censura.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato quanto preliminarmente dedotto dal ricorrente in ordine al raggiungimento del sessantesimo anno di età, soglia anagrafica da cui deriva l’esonero dell’obbligo formativo ai sensi del successivo art. 11 della L. 247/2012, circostanza non avuta in considerazione dal CNF e neppure prospettata dal ricorrente dinnanzi al CNF.
Art. 11 Legge 247/2012
Formazione continua
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.
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Cassazione civile, sez. unite, 12 aprile 2021, n. 9549