Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35146
Formulazione negativa dei capitoli di prova: nessuna norma impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002). Così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto.
Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, la formulazione del capitolo di prova sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.
Nella fattispecie, in un giudizio avente a oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, chiedere a un testimone se una cosa (buca nel terreno) fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha a oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile, fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.
Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l’opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone. Così ad esempio: nel caso di specie, l’odierna ricorrente aveva chiesto di provare per testimoni se fosse vero che una buca sul manto stradale “non era visibile”, e la Corte d’appello ha reputato tale prova inammissibile (anche) perché “negativamente formulata”.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35146