Cassazione penale, sez. IV, 31 luglio 2015, n. 33821
Anche in caso di guida in stato di ebbrezza o di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (come nella fattispecie) si può confidare in una pronuncia nel senso della non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 codice penale.
Secondo la Suprema Corte, ai fini della rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l’offensività della condotta (nella specie “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa”), sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale nel concorso degli altri presupposti di legge concernenti la pena edittale e l’abitualità della condotta contestata.
Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, 7 comma C.d.S., valorizzando la circostanza per cui nella sentenza di primo grado era stato dato atto del “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa”.
In dettaglio, nella fattispecie erano stati dedotti i seguenti elementi da cui debba desumere la particolare tenuità del fatto:
a) contravvenzione punita con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria;
b) comportamento addebitato all’imputato non risulta abituale;
e) la minima offensività del fatto così come ritenuta dal giudice di primo grado, che ha determinato la pena nel minimo edittale, ha applicato le attenuanti generiche e convertito la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria sia in ragione dell’incensuratezza dell’imputato sia in ragione del “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa” (Sez.5, n.20994 del 17/04/2015, Losi; Sez.5, n.20986 del 17/04/2015).
Art. 131-bis Codice Penale (1° comma)
Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. IV, 31 luglio 2015, n. 33821