Cassazione penale, sez. IV, 22 gennaio 2015, n. 4893
Non è una novità che il reato di guida in stato di ebbrezza possa essere contestato – e conseguentemente condannato – a chi si ponga alla guida di una bicicletta come di qualsiasi altro veicolo non motorizzato in stato di alterazione alcolica.
La cassazione ribadisce l’orientamento in materia secondo cui «il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale» con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada e ciò « al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002)».
Vedi anche:
Guida la bicicletta in stato di ebbrezza alcolica, no alla sospensione della patente.
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Cassazione penale, sez. IV, 22 gennaio 2015, n. 4893