Corte Costituzionale,19 luglio 2024, n. 137
Illegittimo il divieto al rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente N.C.C. previsto dall’art. 10-bis DL 135/2018
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto al rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) previsto dall’art. 10-bis, comma 6, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), conv., con modificazioni, nella l. 11 febbraio 2019, n. 12.
Detta norma prevede(va), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese esercenti servizio taxi e noleggio con conducente, il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento di detti servizi.
Secondo la Consulta la norma censurata pone un’indebita barriera all’entrata di nuovi soggetti nel mercato dei servizi di noleggio con conducente, il che preclude la concorrenza in contrasto con la libertà garantita dal primo comma dell’art. 41 della Costituzione. (sentenze n. 8 del 2024, n. 171 e n. 117 del 2022 e n. 7 del 2021), in un settore già da tempo «caratterizzato, come più volte ha rimarcato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti» (sentenza n. 8 del 2024).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, inoltre, è possibile una compressione della libertà d’iniziativa economica privata solo «allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall’art. 41, comma secondo, Cost., all’utilità sociale» (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015), circostanza che non evidentemente non ricorre nel caso dei servizi di che trattasi.
È stata altresì ritenuta fondata la censura relativa all’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 49 del TFUE. La Corte di giustizia UE, in riferimento all’applicazione del suddetto art. 49, ha chiarito che questo garantisce la libertà di stabilimento anche nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC.
Pronunciandosi con riguardo al più esiguo numero di licenze che una normativa spagnola attribuiva a chi esercita il servizio di NCC (un trentesimo di quelle riservate ai taxi), la Corte di giustizia UE ha ritenuto di esaminare in modo rigoroso le preminenti finalità d’interesse generale che sono poste a presidio della disciplina limitativa - come gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico dell’agglomerato urbano, nonché di protezione dell’ambiente -, precisando anche che le misure adottate devono risultare adeguate e non in grado di travalicare quanto si dimostri indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati dalla legge (Corte di giustizia UE, sentenza 8 giugno 2023, Prestige and Limousine SL).
Come già rammentato nella sentenza n. 36 del 2024, la pronuncia, peraltro, «ha posto in risalto il ruolo cruciale che i servizi di NCC sono deputati a svolgere, proprio in virtù dell’impiego dell’innovazione tecnologica, per “contribuire a conseguire l’obiettivo di una mobilità efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione e alla flessibilità nella fornitura di servizi, come una piattaforma tecnologica accessibile ai non vedenti” (paragrafo 96)».
Corte Costituzionale,19 luglio 2024, n. 137