Cassazione civile, sez. lavoro, 3 giugno 2008, n. 17057
Ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ. «Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato».
La corte ha precisato che gli utili da attribuire ai partecipanti all’impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, che pure gravano sul familiare che esercita l’impresa. Il partecipante che agisce per il conseguimento della propria quota ha comunque l’onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l’ammontare degli utili da distribuire.
Cassazione civile, sez. lavoro, 3 giugno 2008, n. 17057