Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066
La sentenza di divorzio che recepisce l’accordo dei coniugi non può essere impugnata dagli stessi ma solo dal pm nell’interesse dei figli minori
La sentenza resa a seguito di conclusioni comuni nell’ambito di un procedimento di divorzio originariamente contenzioso è assimilabile a quella intervenuta in un giudizio di divorzio congiunto.
Tale sentenza non è impugnabile dai coniugi qualora il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni precisate congiuntamente dagli stessi. La sentenza è invece impugnabile dai coniugi nel caso in cui le conclusioni siano state, in tutto o in parte, disattese.
Quanto al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, può in ogni caso impugnare la sentenza limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli.
Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066