Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 47374
La Cassazione Penale, quarta sezione, ha riconosciuto la legittimazione dell’INAIL a costituirsi parte civile nei confronti del datore di lavoro imputato dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose connessi alla violazione di norme antinfortunistiche (nella fattispecie trattasi di infortunio occorso nell’aprile del 2004, e pertanto in data anteriore all’entrata in vigore della normativa di seguito richiamata) e quindi ad esercitare in seno al processo penale l’azione di regresso verso il datore di lavoro per le indennità corrisposte al lavoratore infortunato.
Nelle motivazioni della sentenza si analizza l’innovazione legislativa apportata dall’art. 2 della legge n. 123 del 2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” in forza del quale è stato previsto l’obbligo per il pubblico ministero di informare a tal fine l’INAIL dell’avvenuto esercizio dell’azione penale per i menzionati reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.
Detta norma è stata successivamente abrogata dall’art. 304, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Decreto legisltativo di “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e trasfusa nell’art. 61 del citato decreto legislativo 81/2001 per cui:
«1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».
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Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 47374