Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2008, n. 13239
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione l’incendio propagatosi da un veicolo in sosta (ma il principio è estensibile anche ai natanti ormeggiati) deve considerarsi quale un evento relativo alla circolazione stradale con conseguente azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del veicolo (o del natante) salvo che l’incendio stesso non derivi dall’azione dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio (Cfr. Cass. 5033/2000, 4575/1998 e 950/1992, 11467/1990).
Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2008, n. 13239