TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 451
È illegittima la reiterazione oltre la prima volta di un vincolo urbanistico, non corredata dalla previsione di un indennizzo a favore del proprietario del bene vincolato. Nella fattispecie in commento, inerente un vincolo espropriativo, il TAR di Pescara ha ritenuto che tale mancata previsione non potesse essere surrogata dall’indicazione degli importi riservati dall’Amministrazione agli espropri in loco, poiché, mentre l’indennità di esproprio assolve alla funzione di ristoro per la perdita del bene da parte del proprietario, l’indennizzo per la reiterazione del vincolo funge da ristoro al proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso.
Sulla necessità di corrispondere l’indennizzo in caso di vincoli reiterati oltre la prima volta, si è espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 179 del 20.5.1999, cui ha fatto seguito, con specifico riferimento ai vincoli espropriativi rinnovati dopo il primo quinquennio di validità, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 24 del 22.12.1999 (cfr. anche CS Sez. IV, 29.8.2002, n. 4340 e 30.6.2005, n. 3535).
Per completezza, si deve rilevare che il TAR di Pescara, nella specie, ha reputato altresì fondato il quinto motivo di ricorso attinente alla violazione dell’art. 14.9 della L. n. 109/1994, atteso che le delibere consiliari con le quali si approvava il progetto preliminare prima ed il definitivo poi non indicavano le risorse finanziarie con cui far fronte all’opera pubblica da realizzare sulla zona vincolata.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 aprile 2008, n. 451